gruppo di lavoro sulle politiche per la ricerca
In seguito alla recente istituzione dell’Agenzia Nazionale della Ricerca vorremo proporre un elenco di punti per promuovere la costituzione di una struttura virtuosa e trasparente.
1. Siamo favorevoli alla opportunità di unificare i finanziamenti non ordinari destinati alla ricerca in una Agenzia erogatrice. Tale agenzia emana bandi per progetti sulla base delle linee programmatiche della Ricerca Nazionale. Scopo primario della Agenzia è evitare l’attuale frammentazione di tanti bandi su tematiche simili, bandi spesso riservati a pochi soggetti proponenti.
2. A valle della governance stabilita nel DL 1/2020, l’Agenzia dovrebbe dotarsi di un consiglio scientifico i cui membri , sull’esempio di altre realtà internazionali (ad esempio del “National Science Board” USA), dovrebbero essere:
– persone di eccellente qualificazione – nei campi delle scienze di base, della medicina, ingegneria, agricoltura, scienze sociali, gestione della ricerca etc – documentata da pubblicazioni, brevetti etc. ;
– selezionati esclusivamente sulla base delle loro accertate competenze;
– selezionati in modo da rappresentare i vari centri di ricerca su tutto il territorio nazionale, la parità di genere (con uno sbilanciamento non peggiore del 30%) e con almeno un componente di età inferiore ai 40 anni;
– per almeno un terzo membri stranieri che non abbiano rapporti di collaborazione scientifica con altri membri della commissione.
Inoltre, dovrebbe essere stabilito un limite temporale di partecipazione: ad esempio, un terzo dei componenti del consiglio dovrebbe essere rinnovato ogni biennio, e non riconfermato nei successivi 5 bienni, in modo che la durata massima dell’incarico non superi i 6 anni.
3. L’Agenzia dovrebbe codificare attraverso uno specifico regolamento la formazione di albi di esperti sulla base delle tematiche di ricerca, allo scopo di valutare le proposte progettuali con un meccanismo di revisione paritaria (peer review). L’iscrizione agli albi avverrà su richiesta degli interessati, sulla base di titoli scientifici stabiliti nel regolamento. Sempre in linea con modelli di altre agenzie internazionali per la Ricerca, per la composizione degli albi ogni settore disciplinare sarà composto da sotto-settori. La numerosità dei sotto-settori consentirà di rappresentare anche aree di ricerca che, seppure minoritarie, assumono un ruolo cruciale nel campo della ricerca di base e della diffusione del sapere. Da questi albi si attinge per la composizione di commissioni di valutazione dei progetti. L’iscrizione agli albi avrà un limite temporale e pertanto tali albi saranno periodicamente rinnovati.
4. L’Agenzia garantisce e verifica che i progetti siano valutati attraverso un attento sistema di valutazione (peer review).
5. L’Agenzia garantisce la promulgazione dei bandi annualmente e la valutazione ed erogazione dei fondi entro l’anno di emissione del bando.
6. La partecipazione ai bandi deve essere garantita a ciascun Ricercatore/Docente, e non deve prevedere un contingentamento di Ente/Istituzione nel numero di progetti da poter presentare.
7. L’Agenzia garantisce visibilità e trasparenza allestendo un unico database liberamente consultabile per tutti i bandi progettuali e per avere informazioni sulla tipologia dei bandi, i panel di valutazione e i risultati ottenuti dai progetti presentati.
8. L’Agenzia istituisce tipologie di progetti in grado di coprire le potenzialità e le competenze della platea dei ricercatori. In particolare, si dovranno prevedere bandi che privilegiano la promozione di idee innovative, progetti coinvolgenti più unità, progetti di sviluppo di carriera, etc.
9. I fondi per infrastrutture saranno organizzati attraverso appositi bandi con procedure specifiche e non decurteranno il budget per i progetti a disposizione dell’Agenzia. L’attività e il funzionamento delle infrastrutture alla ricerca saranno vigilate da appositi comitati che faranno anch’essi riferimento all’Agenzia.
10. I fondi dell’agenzia saranno aggiuntivi e non ingloberanno i fondi di finanziamento ordinario dei vari enti di Ricerca e Università
NOTE:
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160; Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (GU n.304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45 ) Art. 1 commi 240-252