Difterite, vaccinazione omessa e morte di una bambina: quali responsabilità?

di Luciano Butti

All’Ospedale dei Bambini di Palermo una bambina di quattro anni è morta per difterite. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività dei campioni a Corynebacterium diphtheriae e la presenza del gene della tossina responsabile della difterite respiratoria.

La bambina non era stata vaccinata. Secondo quanto riferito dalla stampa, i genitori avevano scelto di non sottoporla alla vaccinazione perché temevano una possibile relazione con l’autismo, anche sulla base dell’esperienza di un loro familiare. Un nesso causale tra vaccinazioni pediatriche e autismo è stato tuttavia escluso dalle evidenze scientifiche disponibili: anche una revisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicata nel 2025, relativa agli studi condotti tra il 2010 e il 2025, ha confermato l’assenza di evidenze di una relazione causale. Si veda anche, sul punto, l’intervista al Prof. Alberto Mantovani pubblicata dal Corriere della Sera il 25 agosto 2026.

La vaccinazione contro la difterite costituisce, invece, il principale strumento di prevenzione della malattia.

Chi potrebbe essere chiamato a rispondere, qualora ne ricorrano i presupposti, per quanto accaduto? I genitori, per la mancata vaccinazione? Oppure potrebbero emergere profili di responsabilità nella gestione sanitaria della bambina, considerati i diversi accessi nelle strutture ospedaliere e le diagnosi formulate prima del ricovero definitivo?

Un punto preliminare è fondamentale. In un dibattito sereno e basato sui dati, la decisione di non vaccinare può e deve essere discussa criticamente, anche per comprendere come evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Ma la valutazione scientifica e sanitaria di quella scelta non coincide automaticamente con l’accertamento di una responsabilità penale.

Premessa la vicinanza umana ai genitori della bambina, la questione delle eventuali responsabilità giuridiche può essere esaminata, allo stato, soltanto in termini generali. La Procura di Palermo ha iscritto i genitori nel registro degli indagati nell’ambito di un procedimento per omicidio colposo, ipotizzando una rilevanza causale dell’omessa vaccinazione.

È importante ricordare che l’iscrizione nel registro degli indagati non equivale all’accertamento di una responsabilità. Nel caso concreto, l’iscrizione consente inoltre agli indagati di esercitare le proprie garanzie difensive, compresa la possibilità di nominare consulenti che partecipino agli accertamenti tecnici irripetibili, come l’autopsia. In termini generali, per affermare una responsabilità per omicidio colposo occorre accertare almeno due profili fondamentali: il nesso causale tra una determinata condotta, attiva od omissiva, e la morte della vittima; e la colpa, ossia la violazione rimproverabile di regole di diligenza, prudenza o perizia oppure di specifiche norme cautelari.

I due piani devono essere tenuti distinti: non è sufficiente individuare una condotta colposa se non si dimostra che essa abbia avuto rilevanza causale rispetto all’evento; così come la mera relazione causale non è, da sola, sufficiente a fondare una responsabilità penale.

Nel caso dei genitori, il primo problema riguarda dunque il rapporto tra l’omessa vaccinazione e la morte della bambina. Nei reati omissivi l’accertamento causale richiede un giudizio controfattuale: occorre chiedersi che cosa sarebbe accaduto se la condotta doverosa fosse stata tenuta.

Sarà quindi centrale l’accertamento medico-legale. Occorrerà stabilire se, alla luce delle caratteristiche concrete della vicenda e delle migliori evidenze scientifiche disponibili, il decesso, con elevato grado di probabilità, non si sarebbe verificato.

Resta fermo il dato scientifico generale: la vaccinazione costituisce la strategia più efficace per prevenire la difterite. È proprio l’ampia diffusione della vaccinazione ad aver drasticamente ridotto l’incidenza della malattia.

Più complesso è l’esame dell’elemento soggettivo, vale a dire dell’eventuale colpa giuridicamente rilevante dei genitori. Secondo quanto riportato dalla stampa, essi erano convinti dell’esistenza di una relazione tra vaccinazioni e autismo: una convinzione non supportata dalle evidenze scientifiche. Sul punto, il Global Advisory Committee on Vaccine Safety dell’OMS ha nuovamente concluso nel dicembre 2025, sulla base della revisione delle evidenze disponibili, che non sussiste un nesso causale tra vaccini e disturbi dello spettro autistico.

Sul piano giuridico, tuttavia, non basta constatare che quella convinzione fosse scientificamente infondata. Occorrerà ricostruire concretamente quali informazioni i genitori avessero ricevuto, quali richiami fossero stati loro rivolti, quale consapevolezza avessero dei rischi della mancata vaccinazione e quale fosse la condotta esigibile nelle circostanze concrete.

Un elemento normativo rilevante è comunque certo: la vaccinazione antidifterica rientra tra quelle obbligatorie nell’infanzia. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede infatti l’anti-difterica tra le vaccinazioni obbligatorie per i minori. Sul quadro normativo si veda la pagina dedicata alla legge sui vaccini del Ministero della Salute.

Resta poi un secondo fronte dell’inchiesta. Dovrà essere ricostruita la gestione sanitaria della bambina nei diversi ospedali nei quali è stata assistita, verificando la successione degli accessi, le diagnosi formulate e le cure praticate. Allo stato, però, lo svolgimento di accertamenti sulla gestione clinica non consente di formulare conclusioni sulla responsabilità dei sanitari. Anche per eventuali condotte mediche occorrerebbe dimostrare, separatamente, la violazione di una regola cautelare e la sua effettiva rilevanza causale rispetto al decesso.

Ed è proprio qui che il singolo caso suggerisce una riflessione di sanità pubblica più ampia.

Una tragedia come questa richiede accertamenti rigorosi. La magistratura dovrà stabilire se e in quale misura la mancata vaccinazione abbia avuto un ruolo causale nella morte della bambina e se sussistano gli ulteriori elementi necessari per configurare una responsabilità penale dei genitori. Parallelamente, dovrà essere ricostruita la gestione clinica dei diversi accessi ospedalieri, senza anticipare giudizi sulla responsabilità del personale sanitario.

Ma sarebbe riduttivo fermarsi alla ricerca delle responsabilità individuali. Questo caso pone una domanda anche al sistema sanitario e alla società: come è possibile che, in presenza di un vaccino disponibile, efficace e obbligatorio, una bambina rimanga priva di protezione contro una malattia potenzialmente letale?

Alla risposta giudiziaria, qualunque essa sarà, deve quindi accompagnarsi una risposta di sanità pubblica: individuare tempestivamente le aree e i gruppi con basse coperture vaccinali; raggiungere attivamente le famiglie esitanti; formare i professionisti sanitari alla comunicazione vaccinale; rendere semplice l’accesso alle vaccinazioni; utilizzare pienamente sistemi informativi vaccinali aggiornati e interoperabili.

Perché la lezione più importante di una tragedia legata a una malattia prevenibile con la vaccinazione non dovrebbe essere individuare qualcuno contro cui inveire, ma ridurre concretamente la probabilità che una tragedia simile possa accadere di nuovo.