STATUTO
ASSOCIAZIONE “PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA”
COSTITUZIONE – SEDE – DELEGAZIONI TERRITORIALI – DURATA – SCOPI
Art. 1 – Costituzione
È costituita un’associazione non riconosciuta, senza fini di lucro ed apolitica, denominata “PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA”.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Pesaro, Galleria dei Fonditori n. 3 e può istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3 – Delegazioni territoriali
L’Associazione può autorizzare l’apertura di delegazioni territoriali e nominare i coordinatori locali delle stesse, che dovranno perseguire gli scopi associativi in conformità allo statuto, ai regolamenti ed alle direttive dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale. Le delegazioni territoriali hanno una loro autonomia patrimoniale rispetto alla sede nazionale e gli atti compiuti dai loro dirigenti ricadono nella loro esclusiva responsabilità non comportando responsabilità fiscale, civile e penale per l’Associazione ed i suoi organi.
Le delegazioni locali debbono trasmettere al Consiglio Direttivo nazionale gli elenchi degli iscritti, trasferendo entro 30 giorni successivi all’iscrizione la retrocessione della quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di violazione a detti obblighi il Consiglio Direttivo può commissariare o sciogliere la delegazione territoriale.
Art. 4 – Durata
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta secondo quanto previsto agli artt. 13 e 27 del presente statuto.
Art. 5 – Scopo e oggetto sociale
Lo scopo dell’associazione è la promozione e la diffusione della scienza e del metodo scientifico-sperimentale in Italia al fine di superare ogni ostacolo e/o azione che generi disinformazione su temi scientifici, il tutto nell’ottica del precipuo interesse della tutela della salute umana garantito costituzionalmente, contrastando altresì ogni azione e/o condotta da parte di chiunque che possa pregiudicarla sia in forma individuale che collettiva anche tramite illeciti civili, amministrativi o penali.
Per conseguire tale scopo l’Associazione può: promuovere e gestire manifestazioni ed iniziative – come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari – di informazione e formazione; editare e promuovere pubblicazioni e mezzi audiovisivi, anche periodici; finanziare borse di studio per giovani ricercatori; effettuare ricerche e studi anche in campo internazionale; tenere rapporti con soggetti pubblici e privati al fine di perseguire lo scopo dell’associazione; aprire specifici gruppi di lavoro su temi specifici; svolgere in genere tutte le attività utili per raggiungere i fini associativi.
Per conseguire lo scopo precipuo, l’associazione può utilizzare tutti gli strumenti di legge, compreso il ricorso all’Autorità giudiziaria e/o amministrativa con azioni individuali e collettive, nonché tramite la costituzione di parte civile in processi penali, ove risulti leso il bene primario dello scopo associativo della correttezza dell’esercizio della scienza e del metodo scientifico-sperimentale in Italia e della tutela della salute umana garantito costituzionalmente, anche rispetto ai destinatari della scienza e delle professioni tramite le quali si estrinseca.
L’associazione può stipulare accordi o convenzioni con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.
L’associazione può organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile nazionale, essendoci corrispondenza tra i fini previsti dalla normativa vigente in materia e quelli istituzionali dell’Associazione che, dotata di “capacità organizzativa e possibilità di impiego”, può sottoscrivere la “Carta di impegno etico del servizio civile nazionale”, coinvolgendo l’Associazione, a livello centrale e periferico, e partecipando alla cultura del Servizio Civile Nazionale senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti, per realizzare e gestire, a livello nazionale e regionale, la cura dei volontari e la loro formazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari l’associazione si avvale dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo qualora sia necessario al perseguimento dello scopo statutario.
SOCI
Art. 6 – Soci
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, le associazioni ed i comitati con scopi analoghi o complementari a quelli perseguiti dall’Associazione, le fondazioni e gli enti morali, gli Enti pubblici anche territoriali, gli Ordini professionali, le Università, le imprese. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 7 – Iscrizione e ammissione
Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide il Consiglio Direttivo. La stessa si intende accettata decorsi 15 giorni dalla sua presentazione, giorno dal quale si producono gli effetti dell’ammissione, previo versamento della quota associativa prevista.
Può essere ammesso chiunque dichiari di condividere gli scopi descritti all’art. 5 del presente Statuto, impegnandosi ad osservarne il contenuto. La domanda, che può essere presentata anche con modalità on line, deve essere corredata dal documento di identità e codice fiscale del richiedente e deve contenere l’espressa adesione al Manifesto dei Principi del Patto Trasversale per la Scienza costituito dall’ “Appello” di cui all’allegato A del presente statuto.
L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata per iscritto all’interessato, anche a mezzo e-mail. Avverso la delibera di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide secondo quanto previsto all’art. 9.
I soci debbono versare all’associazione, da quando entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Categorie di soci
I soci sono: fondatori, quelli che hanno costituito l’Associazione; e ordinari, quelli ammessi dopo la firma dell’atto costitutivo.
I soci fondatori ed ordinari hanno i medesimi diritti ed obblighi, anche di elettorato attivo e passivo, tranne le società e gli enti in generale, che non hanno diritto di voto attivo né possono ricoprire cariche associative.
Il Consiglio Direttivo, direttamente o su richiesta del Consiglio Generale o dell’Assemblea Generale, può nominare anche soci onorari dell’Associazione tra personalità distintesi per particolari meriti. Questi, al pari di tutti gli altri soci, hanno diritto di intervenire nell’Assemblea Generale, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 9 – Cessazione della qualità di socio
Lo status di socio può cessare per morte, recesso o esclusione.
L’esclusione o la cessazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che comunica al socio l’avvio del relativo procedimento a suo carico invitandolo a produrre entro 15 giorni una memoria difensiva; entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, il Consiglio Direttivo delibera sull’eventuale esclusione e lo comunica all’associato. Avverso l’esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni dalla notifica della delibera. Il Collegio dei Probiviri decide secondo quanto previsto all’art. 22 comma 3, nel termine di giorni 30 dalla ricezione del ricorso. Tutte le comunicazioni relative alla procedura di esclusione sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.
L’esclusione si ha per:
a) il venir meno dei requisiti di cui all’art. 7 e, in particolare, qualora il socio tenga o abbia tenuto un comportamento contrario all’adesione al Manifesto dei Principi di cui all’art. 7 e all’allegato A del presente statuto;
b) aver violato gli obblighi contributivi verso l’associazione o discendenti dallo statuto o per motivi che rendano incompatibile la sua presenza tra gli iscritti dell’associazione e per comportamenti non coerenti con i valori e gli obiettivi dell’Associazione o che possano arrecare pregiudizio alla stessa o in caso di violazione degli obblighi statutari o delle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 10 – Recesso del socio
Il socio può recedere dall’associazione previa comunicazione scritta con raccomandata o PECal Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.
Art. 11 – Diritti e doveri dei soci
I soci devono osservare il presente statuto e collaborare per realizzare i fini associativi. I soci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’attività prestata per conseguire i fini sociali, previa autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 – Organi associativi
Gli organi dell’associazione sono: 1) l’Assemblea Generale; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Consiglio Generale; 5) il Collegio dei Probiviri; 6) il Comitato Scientifico.
Possono ricoprire le cariche sociali solo i soci che siano in regola con gli obblighi contributivi nei confronti dell’associazione. Non possono ricoprire le cariche sociali coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità descritte all’allegato B del presente Statuto; in caso di incompatibilità sopravvenuta il socio decade automaticamente dalla carica sociale ricoperta. La qualità di socio – ove richiesta – deve essere mantenuta per tutta la durata della carica.Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborsi delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Le riunioni degli organi dell’associazione possono essere validamente svolte anche in via telematica mediante mezzi di comunicazione anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale e che a tutti i partecipanti sia consentito seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La verifica della regolarità della costituzione dell’Assemblea e dell’identità e legittimazione dei presenti che vi partecipano spetta al Presidente.
Le riunioni si possono tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione; le modalità di partecipazione alla riunione saranno indicate volta per volta nella convocazione.
Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci e saranno verbalizzate in simultanea dal Segretario. In caso di interruzione del collegamento, la riunione sarà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.
Art. 13 – Assemblea Generale dei soci
L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari ed è convocata dal Presidente dell’associazione una volta all’anno entro il 30 aprile per approvare i bilanci, tramite avviso scritto inviato per PEC, e-mail, raccomandata, messaggi sms o whatsapp, o comunicazione sul sito internet dell’associazione o tramite altra forma di comunicazione telematica efficace a rendere noto l’avviso di convocazione almeno 15 giorni prima dell’adunanza. In presenza di particolari ragioni, è prevista la possibilità di rinvio del termine di convocazione dell’assemblea entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea Generale è convocata altresì ogni volta il Presidente dell’associazione o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un decimo dei soci ordinari lo chieda. Hanno diritto d’intervento e di voto tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale.
Spetta all’Assemblea Generale: fissare le linee guida strategiche per l’attività dell’associazione; approvare i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio; approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo; deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione su proposta del Consiglio Generale; ratificare la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Generale; deliberare su ogni altro argomento demandatole per statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale devono risultare da verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Art. 14 – Funzionamento dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Ogni socio dispone di un voto delegabile ed ogni delegato può rappresentare non più di 5 deleghe. È ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le riunioni dell’assemblea dei soci sono valide in prima convocazione se presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci fondatori ed ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti.
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.
Art. 15 – Presidente e Vice-Presidente
Il Presidente dell’associazione dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo eletto e può essere rieletto. Esso ha la rappresentanza legale dell’associazione ed esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo in forza di delega scritta.
La carica di Presidente si perde per:
– dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
– revoca da parte del Consiglio Generale;
– sopraggiunte cause di incompatibilità con lo Statuto;
– perdita della qualità di socio.
In caso di cessazione dall’incarico, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Generale entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere all’elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica secondo la durata del Consiglio Direttivo corrente al momento della sua elezione.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.
Alle sue riunioni possono partecipare anche i membri del Collegio dei Probiviri, del Comitato Scientifico ed i soci fondatori ed onorari senza però diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Generale e la nomina è ratificata dall’Assemblea Generale; per la prima nomina è nominato dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte, dimissioni o decadenza di consiglieri direttivi prima della scadenza del mandato, subentrano coloro tra gli associati che risultino i primi dei non eletti; in caso di assenza di primi non eletti, come anche in caso di necessità o opportunità di integrare il numero di consiglieri ovvero in caso di parziale ratifica delle nomine dei consiglieri da parte dell’Assemblea Generale che non consenta l’integrazione del numero minimo previsto, è convocato il Consiglio Generale che procede alla nomina dei nuovi consiglieri tra gli associati in regola con gli obblighi contributivi; i consiglieri del direttivo così eletti rimangono in carica sino alla successiva votazione triennale.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del primo ciclo triennale (e quindi in assenza di “primi non-eletti”) il consiglio direttivo nomina i nuovi consiglieri per cooptazione.
La carica di consigliere è gratuita, salvo rimborso delle spese sostenute nell’espletamento della carica e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’associazione ogni volta lo ritenga necessario o da 2 dei suoi membri che lo chiedano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti, anche on line, almeno la metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’associazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali firmati dal Presidente dell’associazione e dal Segretario.
Art. 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo lavora in collaborazione con il Consiglio Generale per raggiungere i fini statuari secondo le direttive dell’Assemblea Generale dell’associazione. In particolare: è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria amministrazione dell’associazione, essendogli deferito tutto ciò che dallo statuto non è riservato al Consiglio Generale ed all’Assemblea Generale; convoca il Consiglio Generale e l’Assemblea Generale; dispone la misura dei contributi a carico degli associati; predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale e dell’Assemblea Generale; autorizza l’apertura di delegazioni territoriali e nomina coordinatori locali delle stesse; autorizza la formazione di specifici “gruppi tematici” come descritto nell’articolo 3, e provvede all’eventuale commissariamento o chiusura degli stessi.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Art. 19 – Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie e opportune per l’amministrazione dell’associazione. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali.
Art. 20 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità effettuando le opportune verifiche.
Art. 21 – Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno 50 e non più di 100 associati. Il primo Consiglio Generale nominato resta in carica 3 anni a partire dal suo insediamento.
Il Consiglio Generale funge da organo consultivo del Consiglio Direttivo nelle principali questioni che questo deve affrontare: il Consiglio Direttivo può chiedere al Consiglio Generale indicazioni o pareri utili a conseguire gli scopi sociali.
Il Consiglio Generale dura lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed i suoi membri possono essere integrati su indicazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Generale elegge il Presidente dell’associazione, nomina o integra i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri sottoponendo le nomine alla ratifica dell’Assemblea Generale secondo quanto previsto all’art. 16 del presente Statuto.
Il Consiglio Generale si riunisce almeno 1 volta all’anno entro il 30 aprile e la partecipazione per via telematica (skype, zoom, webex, ecc.) è permessa senza condizioni.
Le delibere del Consiglio Generale devono risultare da verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da 2 scrutatori, tutti scelti dal Consiglio Generale tra i propri membri.
Art. 22 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio Generale; è formato da 3 a 5 membri, e:
– designa a maggioranza e al suo interno il proprio Presidente;
– cura il controllo delle spese dell’associazione nazionale, ne sorveglia la gestione amministrativa e riferisce all’Assemblea Generale. Delle riunioni e/o dei controlli del Collegio dei Probiviri – che possono avvenire anche a distanza fruendo di sistemi telematici e/o audiovisivi – va redatto verbale, che va portato a conoscenza dell’Assemblea Generale prima dell’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
– decide tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo ex bono at aequo senza formalità di procedura.
Il Presidente del Consiglio Direttivo trasmette al presidente del Collegio dei Probiviri una relazione sulla gestione e il bilancio almeno 30 giorni prima della data prevista per il Consiglio Generale e l’Assemblea Generale. In qualsiasi momento, il presidente del Collegio dei Probiviri può richiedere al Presidente dell’associazione informazioni aggiuntive o su fatti specifici.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i componenti possono essere rieletti.
Art. 23 – Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico dell’Associazione, in un numero compreso tra 5 e 15, scegliendo i membri tra personalità di assoluto prestigio scientifico che non rivestano la qualità di socio dell’associazione.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un proprio Presidente, dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rinominati.
Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Generale nella definizione delle linee generali di azione del PTS ed esprime a tali organi – su richiesta o di propria iniziativa – pareri ed opinioni su questioni di natura scientifica.
Le modalità dell’attività del Comitato Scientifico e la frequenza delle riunioni sono definite informalmente d’intesa fra il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente del Comitato Scientifico.
Il Presidente o altri membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato Direttivo o del Consiglio Generale, senza diritto di voto.
L’attività di componente e presidente del Comitato Scientifico è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive.
PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Art. 24 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata.
Art. 25 – Beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e mobili.
Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, e deve utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. Eventuali utili e avanzi di gestione vanno impiegati esclusivamente per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione
Il Consiglio Generale propone all’Assemblea Generale lo scioglimento dell’associazione e, in caso di deliberazione della stessa a maggioranza di due terzi, nomina uno o più liquidatori per espletare le relative formalità.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28 – Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Allegati
A – Manifesto dei Principi del Patto Trasversale per la Scienza (“Appello”)
B – Condizioni di Incompatibilità